Art. 7 · LEGGE 3 agosto 1998, n. 302

Art. 7

LEGGE 3 agosto 1998, n. 302

In vigore dal 8 set 1998
Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni di vendita con incanto di beni immobili delegate dal giudice dell'esecuzione 1. Dopo l'articolo 179 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate "disposizioni di attuazione del codice di procedura civile", è inserito il seguente: "Art. 179-bis (Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione). - Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio nazionale del notariato, è stabilita, ogni triennio, la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni immobili. Il compenso dovuto al notaio è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di incanto e le successive, che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo".
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