Art. 12 · LEGGE 3 agosto 1998, n. 302

Art. 12

LEGGE 3 agosto 1998, n. 302

In vigore dal 8 set 1998
Modifica dell'articolo 632 del codice di procedura civile 1. All'articolo 632 del codice di procedura civile, al comma primo è premesso il seguente: "Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'articolo 591- bis". Nota all': - Il testo vigente dell'art. 632 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 632 (Effetti dell'estinzione del processo): - Con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'art. 591-bis. Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti, se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore. Avvenuta l'estinzione del processo, il custode, rende al debitore il conto, che è discusso e chiuso davanti al giudice dell'esecuzione. Si applica la disposizione dell'art. 310 ultimo comma".
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