Art. 15
LEGGE 3 agosto 1998, n. 269
In vigore dal 11 ago 1998
(Accertamenti sanitari)
1. All'articolo 16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66, dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, secondo comma,".
Nota all':
- Il testo del comma 1 dell'art. 16 della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"1. L'imputato per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609- octies del codice penale è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime".
Storico versioni
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