Art. 10
LEGGE 3 agosto 1998, n. 269
In vigore dal 11 ago 1998
(Fatto commesso all'estero)
1. L'articolo 604 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 604. - (Fatto commesso all'estero) - Le disposizioni di questa sezione, nonchè quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609- quater e 609-quinquies, si applicano altresi quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia ".
Storico versioni
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