Convenzione›Titolo IX
Art. 19
19 / 27In vigore dal 21 ago 1998
1. Tutte le misure di carattere amministrativo necessarie per mantenere la sicurezza sono prese:
(i) dalle autorità competenti degli Stati membri, per quanto
riguarda i rispettivi terminali del Sistema informativo
doganale nei loro rispettivi Stati;
(ii) dal Comitato di cui all' per quanto riguarda il
Sistema informativo doganale ed i terminali situati in una sede uguale a quella del Sistema informativo doganale ed
utilizzati per i fini tecnici ed i controlli di cui al
paragrafo 3.
2. In particolare, le autorità competenti ed il comitato di cui all', prendono misure intese a:
(i) impedire alle persone non autorizzate di accedere alle
installazioni utilizzate per l'elaborazione dei dati;
(ii) impedire che i dati e i relativi supporti siano letti,
duplicati, modificati o cancellati da persone non
autorizzate;
(iii) impedire l'inserzione non autorizzata dei dati e
qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione dei
dati non autorizzata;
(iv) impedire che persone non autorizzate possano accedere ai
dati del Sistema informativo doganale mediante dispositivi per la trasmissione dei dati;
(v) garantire, per quanto riguarda l'utilizzazione del Sistema
informativo doganale, che le persone autorizzate possano
accedere soltanto ai dati di loro competenza;
(vi) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali
autorità si possano trasmettere i dati mediante i
dispositivi di trasmissione;
(vii) garantire che sia possibile verificare e stabilire a
posteriori quali dati siano stati inseriti nel Sistema
informativo doganale, quando e da chi, e verificare le
consultazioni;
(viii) impedire la lettura, duplicazione, modifica o
cancellazione non autorizzata di dati durante la
trasmissione degli stessi e il trasporto dei relativi
supporti.
3. Il comitato di cui all' verifica l'interrogazione del Sistema informativo doganale al fine di controllare che le ricerche fatte siano ammissibili e siano state effettuate da utenti autorizzati. Almeno l'1% di tutte le ricerche effettuate viene controllato. Una registrazione di tali ricerche e controlli è conservata nel Sistema, viene usata soltanto per lo scopo indicato dal comitato e dalle autorità di controllo di cui agli ed è cancellata dopo sei mesi.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-07-30;291#art-c-19