Art. 12
ConvenzioneTitolo V

Art. 12

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In vigore dal 21 ago 1998
1. I dati inseriti nel Sistema informativo doganale sono conservati soltanto per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono stati inseriti. La necessità di conservarli riesaminata almeno annualmente dallo Stato membro che li ha forniti. 2. Entro il periodo di riesame lo Stato membro che ha fornito i dati può decidere di conservarli fino al riesame successivo, qualora ciò sia necessario per il raggiungimento dei fini per cui sono stati inseriti. Fatto salvo l', qualora non sia deciso di conservare i dati, questi sono automaticamente trasferiti nella parte del Sistema informativo doganale il cui accesso è limitato in conformità del paragrafo 4. 3. Il Sistema informativo doganale informa automaticamente lo Stato membro che ha fornito i dati del previsto trasferimento dei dati stessi dal Sistema informativo doganale ai sensi del paragrafo 2, con preavviso di un mese. 4. I dati trasferiti a norma del paragrafo 2 continuano ad essere conservati per un anno nel Sistema informativo doganale, ma, fatto salvo l', ad essi possono accedere soltanto un rappresentante del comitato di cui all' o le autorità di controllo di cui all', paragrafo 1 ed all', paragrafo 1. Durante detto periodo, essi possono consultare i dati soltanto ai fini di controllo della loro esattezza e legalità, dopo di che i dati devono essere cancellati.
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