Art. 3 · LEGGE 16 luglio 1998, n. 239

Art. 3

LEGGE 16 luglio 1998, n. 239

In vigore dal 23 lug 1998
1. Nella transazione dovrà essere previsto che lo Stato, l'International Oil Pollution Compensation Fund, il proprietario e l'assicuratore della nave, anche disgiuntamente, nei giudizi civili pendenti aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato per l'evento Haven, ivi compreso il procedimento di limitazione di responsabilità nelle sue articolazioni concernenti la definizione dello stato attivo e la definizione dello stato passivo, rinunceranno agli atti e ad ogni pretesa ivi azionata. 2. Le spese, le competenze e gli onorari di lite resteranno integralmente compensati fra le parti e non sarà applicabile l'articolo 68 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36. Nota all': - Il testo dell'art. 68 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), è il seguente: "Art. 68. - Quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio degli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso.".
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