Art. 20 · LEGGE 8 luglio 1998, n. 230

Art. 20

LEGGE 8 luglio 1998, n. 230

In vigore dal 30 lug 1998
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.
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