Trattato›Parte SECONDA
Art. 6
6 / 23In vigore dal 20 lug 1998
Il trattato che istituisce la Comunità europea, compresi i suoi allegati e i suoi protocolli, è modificato secondo le disposizioni del presente articolo al fine di sopprimere disposizioni obsolete di tale trattato e di adattare di conseguenza il testo di talune delle sue disposizioni.
I. Testo degli articoli del trattato
1) All', lettera a), la parola "l'abolizione" è
sostituita da "il divieto".
2) L' è abrogato.
3) L' A è modificato come segue:
a) il primo e il secondo comma sono numerati e diventano così i paragrafi 1 e 2;
b) nel nuovo paragrafo 1, sono soppressi i riferimenti
all' B, all'articolo 70, paragrafo 1 e all'articolo 100 B;
c) è aggiunto un paragrafo 3 con il testo del secondo comma
dell' B, così redatto:
"3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.".
4) L' B è abrogato.
5) L' B è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, le parole ", dovrà adottare entro il 31
dicembre 1994,", sono soppresse e dopo le parole "Tale
diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio..." è inserita la parola "adotta,". Dopo le
parole "... e del Parlamento europeo" la virgola è sostituita da un punto e virgola;
b) al paragrafo 2, prima frase, il riferimento
all'"articolo138, paragrafo 3" diventa un riferimento all'"articolo 138, paragrafo 4";
c) al paragrafo 2, seconda frase, le parole ", dovrà adottare entro il 31 dicembre 1994," sono soppresse e dopo le parole "Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio..." è inserita la parola "adotta,". Dopo le parole "... e del Parlamento europeo" la virgola è sostituita da un punto e virgola.
6) All' C, seconda frase, le parole "Entro il 31
dicembre 1993, gli Stati membri stabiliranno tra loro le
disposizioni necessarie e avvieranno" sono sostituite da "Gli Stati membri stabiliscono tra loro le disposizioni necessarie e avviano".
7) All' E, primo comma le parole "entro il 31 dicembre 1993 e in seguito" sono soppresse.
8) All', paragrafo 2 le parole "Le disposizioni del capo
1, sezione prima, e del capo 2..." sono sostituite da "Le disposizioni dell' e del capo 2...".
9) All', il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 1 rimane senza numero.
10) L' è abrogato.
11) Al capo 1, Unione doganale, il titolo "Sezione 1 - Abolizione dei dazi doganali fra gli Stati membri" è soppresso.
12) L' è sostituito dal testo seguente:
"
I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse
di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale
divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.".
13) Gli articoli da 13 a 17 sono abrogati.
14) Il titolo "Sezione 2 - Fissazione della tariffa doganale
comune" è soppresso.
15) Gli articoli da 18 a 27 sono abrogati.
16) L'articolo 28 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 28
I dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal
Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.".
17) Nella parte introduttiva dell'articolo 29, le parole "della
presente sezione" sono sostituite da "del presente capo".
18) Nel titolo del capo 2, la parola "ABOLIZIONE" è sostituita da
"DIVIETO".
19) All'articolo 30, le parole "Senza pregiudizio delle
disposizioni che seguono, sono vietate" sono sostituite da "Sono vietate".
20) Gli articoli 31, 32 e 33 sono abrogati.
21) All'articolo 34, il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 1 resta senza numero.
22) L'articolo 35 è abrogato.
23) All'articolo 36, le parole "Le disposizioni degli articoli da 30 a 34 inclusi" sono sostituite da "Le disposizioni degli articoli 30 e 34".
24) L'articolo 37 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, primo comma, la parola "progressivo" e le parole "alla fine del periodo transitorio" sono soppresse;
b) al paragrafo 2, la parola "all'abolizione" è sostituita da
"al divieto";
c) i paragrafi 3, 5 e 6 sono soppressi e il paragrafo 4
diventa il paragrafo 3;
d) nel nuovo paragrafo 3, le parole "avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni
necessarie" sono soppresse e la virgola che precede questo
testo è sostituita da un punto.
25) L'articolo 38 è modificato come segue:
a) al paragrafo 3, prima frase, il riferimento all'allegato II
è sostituito con un riferimento all'allegato I e la
seconda frase che comincia con "Tuttavia, nel termine di
due anni..." è soppressa;
b) al paragrafo 4, le parole "degli Stati membri" sono
soppresse.
26) L'articolo 40 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è soppresso e i paragrafi 2, 3 e 4
diventano i paragrafi 1, 2 e 3;
b) nel nuovo paragrafo 1, primo comma, le parole "sarà
creata" sono sostituite da "è creata";
c) nel nuovo paragrafo 2, il rinvio al "paragrafo 2" deve
leggersi "paragrafo 1";
d) nel nuovo paragrafo 3, il rinvio al "paragrafo 2" deve
leggersi "paragrafo 1".
27) L'articolo 43 è modificato come segue:
a) al paragrafo 2, terzo comma, le parole "all'unanimità
durante le prime due tappe e a maggioranza qualificata in
seguito" sono sostituite da "a maggioranza qualificata";
b) ai paragrafi 2 e 3, il rinvio all'"articolo 40, paragrafo 2" deve leggersi "articolo 40, paragrafo 1".
28) Gli articoli 44 e 45, nonché l'articolo 47 sono abrogati.
29) All'articolo 48, paragrafo 1, le parole "al più tardi al
termine del periodo transitorio" sono soppresse.
30) L'articolo 49 è modificato come segue:
a) nella parte introduttiva, le parole "Fin dall'entrata in
vigore del presente trattato, il Consiglio" sono sostituite
da "Il Consiglio,..." e la parola "progressivamente" è
soppressa;
b) alle lettere b) e c) rispettivamente, le parole ", in base ad un piano progressivo," sono soppresse.
31) L'articolo 52, primo comma, è modificato come segue:
a) nella prima frase, le parole "vengono gradatamente
soppresse durante il periodo transitorio" sono sostituite
da "vengono vietate";
b) nella seconda frase, le parole "Tale graduale soppressione"
sono sostituite da "Tale divieto".
32) L'articolo 53 è abrogato.
33) L'articolo 54 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è soppresso e i paragrafi 2 e 3 diventano i
paragrafi 1 e 2;
b) nel nuovo paragrafo 1, le parole "Per realizzare il
programma generale ovvero, in mancanza di tale programma,
per portare a compimento una tappa dell'attuazione della
libertà di stabilimento" sono sostituite da "Per
realizzare la libertà di stabilimento".
34) All'articolo 59, primo comma, le parole "sono gradatamente
soppresse durante il periodo transitorio" sono sostituite da "sono vietate".
35) All'articolo 61, paragrafo 2, le parole "liberalizzazione
progressiva della circolazione dei capitali" sono sostituite da "liberalizzazione della circolazione dei capitali".
36) L'articolo 62 è abrogato.
37) L'articolo 63 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è soppresso e i paragrafi 2 e 3 diventano i
paragrafi 1 e 2;
b) nel nuovo paragrafo 1, le parole "Per attuare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per
realizzare una tappa della liberalizzazione di un
determinato servizio," sono sostituite da "Per realizzare
la liberalizzazione di un determinato servizio," e le
parole "deliberando all'unanimità fino al termine della
prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito" sono
sostituite da "deliberando a maggioranza qualificata";
c) nel nuovo paragrafo 2, le parole "Nelle proposte e
decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2" sono sostituite da
"Nelle direttive di cui al paragrafo 1".
38) All'articolo 64, primo comma, le parole "63, paragrafo 2" sono
sostituite da "63, paragrafo 1".
39) Gli articoli da 67 a 73 A, l'articolo 73 E e l'articolo 73 H sono abrogati.
40) All'articolo 75, il paragrafo 2 è soppresso e il paragrafo 3 diventa il paragrafo 2.
41) All'articolo 76, le parole "all'entrata in vigore del presente
trattato" sono sostituite da "al 1 gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione".
42) L'articolo 79 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, le parole "Entro e non oltre il termine
della seconda tappa devono essere abolite..." sono
sostituite da "Devono essere abolite...";
b) al paragrafo 3, le parole ", entro due anni dall'entrata in
vigore del presente trattato," sono soppresse.
43) All'articolo 80, paragrafo 1, le parole "A decorrere
dall'inizio della seconda tappa, è fatto divieto..." sono sostituite da "È fatto divieto...".
44) All'articolo 83, le parole "restando impregiudicate le
attribuzioni della sezione dei trasporti del Comitato
economico e sociale" sono sostituite da "restando
impregiudicate le attribuzioni del Comitato economico e sociale".
45) All'articolo 84, paragrafo 2, secondo comma, le parole
"procedura di cui all'articolo 75, paragrafi 1 e 3" sono sostituite da "procedura di cui all'articolo 75".
46) All'articolo 87, i due commi del paragrafo 1 sono fusi in un unico paragrafo. Questo nuovo paragrafo è così redatto:
"1. I regolamenti e le direttive utili ai fini
dell'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 85 e
86 sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo".
47) All'articolo 89, paragrafo 1, le parole ", fin dall'entrata in
funzione," sono soppresse.
48) Dopo l'articolo 90, il titolo "Sezione 2 - Pratiche di
dumping" è soppresso.
49) L'articolo 91 è abrogato.
50) Prima dell'articolo 92, il titolo "Sezione 3" è sostituito da
"Sezione 2".
51) All'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), la seconda frase che
comincia con "Tuttavia, gli aiuti alla costruzione navale..."
e che termina con "... nei confronti dei paesi terzi," è
soppressa e il resto della lettera c) si conclude con una virgola.
52) All'articolo 95, il terzo comma è soppresso.
53) Gli articoli 97 e 100 B sono abrogati.
54) All'articolo 101, secondo comma, le parole "deliberando
all'unanimità durante la prima tappa e a maggioranza
qualificata in seguito" sono sostituite da "deliberando a maggioranza qualificata".
55) All'articolo 109 E, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, sono soppresse le seguenti parole:
"fatto salvo l'articolo 73 E,".
56) L'articolo 109 F è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, secondo comma, le parole "su
raccomandazione, secondo i casi, del comitato dei
governatori delle banche centrali della Comunità europea
(in appresso denominato "comitato dei governatori"), o del
consiglio dell'IME" sono sostituite da "su raccomandazione
del consiglio dell'IME";
b) al paragrafo 1, il quarto comma, il cui testo è "Il
comitato dei governatori delle banche centrali degli Stati
membri viene sciolto all'inizio della seconda frase", è
soppresso;
c) al paragrafo 8, il secondo comma, il cui testo è "Nei casi
in cui il presente trattato prevede un ruolo consultivo
dell'IME, i riferimenti all'IME vanno intesi, prima del 1
gennaio 1994, come riferimenti al comitato dei
governatori", è soppresso.
57) L'articolo 112 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, primo comma, le parole "prima del termine del periodo transitorio" sono soppresse;
b) al paragrafo 1, secondo comma, le parole "il Consiglio
stabilisce, all'unanimità fino al termine della seconda
tappa e a maggioranza qualificata in seguito" sono
sostituite da "il Consiglio stabilisce a maggioranza
qualificata".
58) All'articolo 129 C, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino, le parole "Fondo di coesione da istituire entro e non oltre il
31 dicembre 1993" sono sostituite da "Fondo di coesione istituito".
59) All'articolo 130 D, secondo comma, le parole "Il Consiglio,
deliberando secondo la stessa procedura, istituisce entro il 31 dicembre 1993 un Fondo di coesione per l'erogazione..."
sono sostituite da "Un Fondo di coesione è istituito dal Consiglio secondo la stessa procedura, per l'erogazione...".
60) All'articolo 130 S, paragrafo 5, secondo trattino, le parole "Fondo di coesione da istituire entro e non oltre il 31
dicembre 1993 in conformità dell'articolo 130 D" sono
sostituite da "Fondo di coesione istituito in conformità dell'articolo 130 D".
61) All'articolo 130 W, paragrafo 3, l'espressione "Convenzione
ACP- CEE" è sostituita da "Convenzione ACP-CE".
62) All'articolo 131, primo comma, le parole "il Belgio" e
"l'Italia" sono soppresse ed il riferimento all'allegato IV è sostituito con un riferimento all'allegato II.
63) L'articolo 133 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, le parole "dell'eliminazione totale" sono sostituite da "del divieto" e la parola "progressivamente"
è soppressa;
b) al paragrafo 2, le parole "progressivamente soppressi" sono
sostituite da "vietati" e i riferimenti agli sono soppressi, per cui il paragrafo termina
con "..... conformemente alle disposizioni dell'."
c) al paragrafo 3, secondo comma, le parole "I dazi di cui al comma precedente sono tuttavia progressivamente ridotti
fino al livello di quelli..." sono sostituite da "I dazi
di cui al comma precedente non possono eccede..." e la
seconda frase che inizia con "La percentuale e il ritmo" e
termina con "nel paese o territorio importatore" è
soppressa;
d) al paragrafo 4, le parole "al momento dell'entrata in
vigore del presente trattato" sono soppresse.
64) L'articolo 136 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 136
Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce, muovendo
dalle realizzazioni acquisite nell'ambito dell'associazione
tra i paesi e territori e la Comunità, e basandosi sui
principi iscritti nel presente trattato, le disposizioni
relative alle modalità e alla procedura dell'associazione tra i paesi e territori e la Comunità.".
65) L'articolo 138 è modificato come segue, per includere
l', l' modificato dall' del
presente trattato e l', paragrafo 1 dell'atto
relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo
a suffragio universale diretto, allegato alla decisione del
Consiglio del 20 settembre 1976; l'allegato II di tale atto continua ad applicarsi:
a) al posto dei paragrafi 1 e 2, divenuti obsoleti a norma
dell' dell'atto relativo all'elezione dei
rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale
diretto, è inserito il testo degli di detto
atto come paragrafi 1 e 2; questi nuovi paragrafi 1 e 2
sono così redatti:
"1. I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli
degli Stati riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio
universale diretto.
2. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro
è fissato come segue:
Belgio 25
Danimarca 16
Germania 99
Grecia 25
Spagna 64
Francia 87
Irlanda 15
Italia 87
Lussemburgo 6
Paesi Bassi 31
Austria 21
Portogallo 25
Finlandia 16
Svezia 22
Regno Unito 87
In caso di modifiche del presente paragrafo, il numero dei
rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve
garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati
riuniti nella Comunità.";
b) dopo i nuovi paragrafi 1 e 2, è inserito il testo
dell', paragrafo 1 del suddetto atto come
paragrafo 3; il nuovo paragrafo 3 è così redatto:
"3. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque
anni.";
c) l'attuale paragrafo 3, modificato dall' del
presente trattato, diventa il paragrafo 4;
d) il paragrafo 4, aggiunto dall' del presente
trattato, diventa il paragrafo 5.
66) All'articolo 158, il paragrafo 3 è soppresso.
67) All'articolo 166, primo comma, le parole "dalla data di
adesione" sono sostituite da "dal 1 gennaio 1995".
68) All'articolo 188 B, paragrafo 3, il secondo comma che inizia con "Tuttavia, nelle prime nomine..." è soppresso.
69) All'articolo 197, il secondo comma, che inizia con "Il
comitato annovera...", è soppresso.
70) All'articolo 207, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma sono soppressi.
71) Al posto dell'articolo 212, è inserito il testo dell'articolo
24, paragrafo 1, secondo comma del trattato che istituisce un Consiglio e una Commissione unica delle Comunità europee; pertanto il nuovo articolo 212 è così redatto:
"Articolo 212
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabilisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità.".
72) Al posto dell'articolo 218 è inserito il testo dell'articolo 28, primo comma del trattato che istituisce un Consiglio unico
e una Commissione unica delle Comunità europee; pertanto, il nuovo articolo 218 è così redatto:
"Articolo 218
La Comunità gode, sul territorio degli Stati membri, delle
immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite dal protocollo dell'8 aprile
1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
Lo stesso vale per la Banca centrale europea, per l'Istituto monetario europeo e per la Banca europea per gli investimenti.".
73) All'articolo 221, le parole "gli Stati membri, nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente trattato,
applicano..." sono sostituite da "gli Stati membri applicano...".
74) All'articolo 223, i paragrafi 2 e 3 sono fusi e sostituiti dal
testo seguente:
"2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della
Commissione, può apportare modificazioni all'elenco,
stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).".
75) L'articolo 226 à abrogato.
76) L'articolo 227 è modificato come segue:
a) al paragrafo 3, il riferimento all'allegato IV è
sostituito da un riferimento all'allegato II;
b) dopo il paragrafo 4 è inserito un nuovo paragrafo, così redatto:
"5. Le disposizioni del presente trattato si applicano alle
isole Aland conformemente alle disposizioni contenute nel
protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di
adesioni della Repubblica d'Austria, della Repubblica di
Finlandia e del Regno di Svezia.";
c) l'attuale paragrafo 5 diventa il paragrafo 6 e la lettera d) riguardante le isole Aland è soppressa; la lettera c)
termina con un punto.
77) All'articolo 229, primo comma, le parole "gli organi delle
Nazioni Unite, degli istituti specializzati delle Nazioni
Unite e dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il
commercio" sono sostituite da "gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite".
78) All'articolo 234, primo comma, le parole "anteriormente
all'entrata in vigore del presente trattato" sono sostituite da "anteriormente al 1 gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione".
79) Prima dell'articolo 241, il titolo "Insediamento delle
istituzioni" è soppresso.
80) Gli articoli da 241 a 246 sono abrogati.
81) All'articolo 248 è aggiunto il nuovo comma seguente:
"In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua danese, finlandese, greca, inglese, irlandese, portoghese, spagnola e svedese.".
II. Allegati
1) L'allegato I "Elenchi da A a G previsti dagli articoli 19 e 20
del trattato" è soppresso.
2) L'allegato II "Elenco previsto dall'articolo 38 del trattato" diventa l'allegato I e il riferimento all'"allegato II del
trattato" di cui ai numeri ex 22.08 e ex 22.09 diventa un riferimento all'"allegato I del trattato".
3) L'allegato III "Elenco delle transazioni invisibili
contemplato dall'articolo 73 H del trattato" è soppresso.
4) L'allegato IV "Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato" diventa
l'allegato II. Esso è aggiornato ed è così redatto:
"ALLEGATO II
PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE cui si applicano le disposizioni della Parte quarta del trattato
- Groenlandia,
- Nuova Caledonia e dipendenze,
- Polinesia francese,
- Terre australi ed antartiche francesi,
- Isole Wallis e Futuna,
- Mayotte,
- Saint-Pierre e Miquelon,
- Aruba,
- Antille olandesi:
- Bonaire,
- Curacao,
- Saba,
- Sint Eustatius,
- Sint Maarten,
- Anguilla,
- Isole Cayman,
- Isole Falkland,
- Georgia del Sud ed isole Sandwich del Sud,
- Montserrat,
- Pitcairn,
- Sant'Elena e dipendenze,
- Territori dell'Antartico britannico,
- Territori britannici dell'Oceano indiano,
- Isole Turks e Caicos,
- Isole Vergini britanniche,
- le Bermude.".
III. Protocolli e altri atti
1) Sono abrogati i seguenti protocolli e atti:
a) il protocollo che modifica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee;
b) il protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono;
c) il protocollo relativo a talune disposizioni riguardanti la Francia;
d) il protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo;
e) il protocollo relativo al regime da applicare ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e
dell'acciaio nei confronti dell'Algeria e dei dipartimenti
d'oltremare della Repubblica francese;
f) il protocollo concernente gli oli minerali e taluni loro derivati;
g) il protocollo concernente l'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea alle parti non europee del
Regno dei Paesi Bassi;
h) la Convenzione di applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità;
- il protocollo relativo al contingente tariffario per le
importazioni di banane (ex 08.01 della nomenclatura di
Bruxelles);
- il protocollo relativo al contingente tariffario per le
importazioni di caffè verde (ex 09.01 della
nomenclatura di Bruxelles).
2) Alla fine del protocollo sullo statuto della Banca europea
per gli investimenti, l'elenco dei firmatari è soppresso.
3) Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della
Comunità europea è modificato come segue:
a) le parole "HANNO DESIGNATO, a tal fine, come
plenipotenziari:" nonché l'elenco dei capi di Stato e
dei loro plenipotenziari sono soppressi;
b) le parole "I QUALI, dopo aver scambiato i loro poteri,
riconosciuti in buona e debita forma," sono soppresse;
c) all', è aggiunto come quarto comma il testo
adattato dell'articolo 21 del protocollo sui privilegi e
sulle immunità delle Comunità europee; pertanto, questo
nuovo quarto comma è così redatto:
"Gli articoli da 12 a 15 incluso e 18 del protocollo sui
privilegi e sulle immunità delle Comunità europee sono
applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al
cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di
giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni relative
all'unanimità di giurisdizione dei giudici che figurano
nei commi precedenti.";
d) l'articolo 57 è abrogato;
e) la formula finale "IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari
sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al
presente protocollo." è soppressa;
f) l'elenco dei firmatari è soppresso.
4) All'articolo 40 del protocollo sullo statuto del Sistema
europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea, le
parole "allegato al trattato che istiuisce un Consiglio unico
e una Commissione unica delle Comunità europee" sono soppresse.
5) All'articolo 21 del protocollo sullo statuto dell'Istituto
monetario europeo, le parole "allegato al trattato che
istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee" sono soppresse.
6) Il protocollo concernente l'Italia è modificato come segue:
a) all'ultimo paragrafo, che inizia con le parole
"RICONOSCONO in particolare che", il rinvio agli articoli
108 e 109 è sostituito da un rinvio agli articoli 109 H e
109I;
b) l'elenco dei firmatari è soppresso.
7) Il protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da
taluni paesi che beneficiano di un regime particolare
all'importazione in uno degli Stati membri è modificato come segue:
a) nella parte introduttiva del punto 1:
- le parole "al momento dell'entrata in vigore del
trattato" sono sostituite da "al 1 gennaio 1958";
- dopo le parole "alle importazioni" è aggiunto il testo
della lettera a); pertanto il testo che risulta da tale
aggiunta è così redatto:
"alle importazioni nei paesi del Benelux di merci
originarie e provenienti dal Suriname o dalle Antille
olandesi";
b) al punto 1, le lettere a), b) e c) sono soppresse;
c) al punto 3, le parole "Entro la fine del primo anno
successivo all'entrata in vigore del trattato, gli Stati
membri trasmettono..." sono sostituite da "Gli stati
membri trasmettono...";
d) l'elenco dei firmatari è soppresso.
8) Il protocollo sulle importazioni nella Comunità europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi è modificato come segue:
a) la formula conclusiva "IN FEDE DI CHE i plenipotenziari
sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al
presente protocollo." è soppressa;
b) l'elenco dei firmatari è soppresso.
9) Nel protocollo concernente il regime particolare
applicabile alla Groenlandia, l' è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-06-16;209#art-t-6