Trattato›Parte TERZA
Art. 15
15 / 23In vigore dal 20 lug 1998
Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.
Fatto ad Amsterdam, addì due ottobre millenovecentonovantasette.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-06-16;209#art-t-15