Art. 4
ProtocolloParte I

Art. 4

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In vigore dal 20 lug 1998
Gli non si applicano alle misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, nè a misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti.
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urn:nir:stato:legge:1998-06-16;209#art-p-4