Accordo
Art. 2
2 / 24In vigore dal 27 giu 1998
Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paesi, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie e lo scambio di docenti, ricercatori e personalità della cultura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-06-16;196#art-a-2