Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO Art. 2 Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione accademica tra i due Paes Art. 3 Le Parti contraenti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la Art. 4 Le Parti contraenti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danz Art. 5 Le Parti contraenti promuoveranno l'organizzazione e la produzione di iniziative culturali Art. 6 Le Parti contraenti favoriranno sul proprio territorio, nella misura delle proprie possibi Art. 7 Le Parti contraenti favoriranno lo studio della lingua e letteratura dell'altro Paese medi Art. 8 Le Parti contraenti, nell'ambito delle rispettive legislazioni, si impegnano a mettere all Art. 9 Le Parti contraenti si scambieranno materiale informativo sui rispettivi ordinamenti unive Art. 10 Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, attraverso scambi Art. 11 Le Parti contraenti promuoveranno lo sviluppo delle iniziative e l'interscambio in materia Art. 12 Le Parti contraenti offriranno reciprocamente borse di studio, di pari valore a laureati d Art. 13 Le Parti contraenti, si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le proprie am Art. 14 Le Parti contraenti si impegnano a proteggere nel proprio territorio i diritti di propriet Art. 15 Le Parti contraenti favoriranno lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della Art. 16 Le Parti contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori de Art. 17 1. Le Parti Contraenti favoriranno scambi di informazioni sugli aspetti della vita politic Art. 18 Le Parti contraenti favoriranno la reciproca conoscenza dei sistemi educativi, in particol Art. 19 Le Parti contraenti incoraggeranno la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei dei Art. 20 Le Parti contraenti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi organis Art. 21 Per dare applicazione al presente accordo, le Parti contraenti hanno deciso di istituire u Art. 22 I mezzi finanziari necessari all'esecuzione dei programmi culturali congiunti, previsti da Art. 23 1. Ciascuna delle Parti contraenti notificherà all'altra Parte l'espletamento delle rispet Art. 24 1. Il presente accordo avrà durata illimitata e potrà essere modificato per iscritto per m Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360