Convenzione
Art. 30
30 / 31ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 7 giu 1998
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a............. non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno, con riferimento ai redditi realizzati o al capitale posseduto, a decorrere dal, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale la presente Convenzione entra in vigore. Le disposizioni dell' (Scambio di informazioni) si applicheranno a decorrere da e successivamente alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-05-21;175#art-c-30