Art. 3 · DEFINIZIONI GENERALI
Convenzione

Art. 3

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DEFINIZIONI GENERALI

In vigore dal 7 giu 1998
DEFINIZIONI GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Albania" designa il territorio della Repubblica di Albania, ivi comprese le zone adiacenti al mare territoriale dell'Albania le quali, ai sensi della legislazione albanese ed in conformità dell'Accordo italo-albanese per la delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, firmato a Tirana il 18 dicembre 1992, sono state o potranno in futuro essere considerate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Albania per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le loro risorse naturali; b) il termine "Italia" designa le Repubblica Italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia, che ai sensi della legislazione italiana concernente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, ed in conformità dell'Accordo, italo-albanese per la delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, firmato a Tirana il 18 dicembre 1992, possono essere considerate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le loro risorse naturali; c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Albania o l'Italia; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione dalla legislazione degli Stati Contraenti da cui detta società ritrae il suo status giuridico; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave, l'aeromobile o il veicolo stradale sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altra Stato contraente; h) il termine "nazionali" designa: 1) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; 2) le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; i) l'espressione "autorità competente" designa: 1) per quanto concerne l'Albania, il Ministro delle delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato; 2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze. 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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urn:nir:stato:legge:1998-05-21;175#art-c-3