Art. 23 · PATRIMONIO
Convenzione

Art. 23

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PATRIMONIO

In vigore dal 7 giu 1998
PATRIMONIO 1. Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell', posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato. 2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, è imponibile in detto altro Stato. 3. Il patrimonio costituito da navi, aeromobili o veicoli di trasporto stradale utilizzati nel traffico internazionale, come pure i beni mobili destinati al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa: 4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1998-05-21;175#art-c-23