Convenzione
Art. 20
20 / 31PROFESSORI INSEGNANTI E RICERCATORI
In vigore dal 7 giu 1998
PROFESSORI INSEGNANTI E RICERCATORI
1. Le remunerazioni che un professore, un insegnante o un ricercatore il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in un Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorni temporaneamente nel primo Stato, per un periodo non superiore a due anni, allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche scientifiche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto d'insegnamento, riceve per tale insegnamento o ricerca, sono esenti da imposta in detto Stato, a condizione che tali remunerazioni siano assoggettate ad imposta nell'altro Stato contraente.
2. La disposizione del presente articolo non si applica ai redditi di ricerca se questa è condotta principalmente nell'interesse privato di una o più persone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-05-21;175#art-c-20