Art. 17 · ARTISTI E SPORTIVI
Convenzione

Art. 17

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ARTISTI E SPORTIVI

In vigore dal 7 giu 1998
ARTISTI E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, di cinema, della radio o della televisione ovvero in qualità di musicista o di sportivo, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono esercitate. 2. I redditi percepiti da artisti dello spettacolo o da sportivi residenti di uno Stato contraente non sono imponibili nell'altro altro Stato contraente nel quale tali attività sono svolte, qualora le stesse siano esercitate nel quadro di un soggiorno finanziato essenzialmente da uno o da entrambi gli Stati contraenti, o da loro suddivisioni politiche o amministrative o pubbliche istituzioni. 3. Quando i redditi derivanti da prestazioni personali svolte da un'artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità siano corrisposti non a questo sportivo o artista direttamente, ma ad un'altra persona, detta remunerazione è, nonostante le disposizioni degli , imponibile nello Stato contraente in cui le attività dell'artista o dello sportivo sono esercitate.
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urn:nir:stato:legge:1998-05-21;175#art-c-17