Art. 38
40 / 41In vigore dal 23 mag 1999
(Disposizioni in materia di redditi di pensione
di fonte estera e redditi di lavoro
prestato nelle zone di frontiera).
1. Il termine del 15 marzo 1998 previsto dal comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è prorogato al 30 giugno 1998. I soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis, che non abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1 dicembre 1997, possono provvedere al versamento delle somme relative, maggiorate degli interessi legali su quanto dovuto al 1› dicembre 1997, in unica soluzione entro il 30 giugno 1998. I soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis, che abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1 dicembre 1997 in misura inferiore a quanto dovuto, possono provvedere al conguaglio delle somme relative, maggiorate degli interessi legali su quanto dovuto al 1 dicembre 1997, entro il 30 giugno 1998.
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2. I soggetti che regolarizzino redditi di pensione estera antecedenti al 1996, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, possono usufruire, per i redditi percepiti per il 1996, anche nel caso in cui non abbiano effettuato le dichiarazioni dei redditi, delle modalità di cui all'ottavo comma dell' e al quinto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti dal comma 1 dell' della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nonchè delle modalità di cui al quarto comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 2 dell' della citata legge n. 408 del 1990. La soprattassa ivi prevista nella misura del 30 per cento è ridotta al 15 per cento.
3. Fino alla data di cui al comma 2 dell' del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, la disposizione recata dalla lettera c) del comma 3 dell' del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, va intesa nel senso che l'esclusione dalla base imponibile opera anche per i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato. I percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 45, comma 14) che i termini del 30 giugno 1998, stabiliti dal comma 1 del presente articolo, sono prorogati al 31 maggio 1999.
Storico versioni
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