Art. 22 · LEGGE 8 maggio 1998, n. 146

Art. 22

LEGGE 8 maggio 1998, n. 146

In vigore dal 15 mag 1998
(Abrogazione di norme della legge 27 dicembre 1997, n. 449). 1. All'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, è abrogato il comma 13. Nota all': - Si riporta il testo, abrogato, dalla presente legge, del comma 13 dell'art. 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997: "13. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni che nel corso dell'anno 1993 non hanno presentato ricorso presso le commissioni censuarie provinciali possono presentare il suddetto ricorso, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane vigenti, in relazione ad una o più categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonchè alla delimitazione delle zone censuarie. Per tali ricorsi si applicano le disposizioni di cui all' del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive modificazioni".
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