Art. 21
23 / 41In vigore dal 9 dic 2000
(Disposizioni in materia di demanio).
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nel regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, recante norme per l'alienazione, la permuta e l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato."
2. All', comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, riguardante l'aumento dei canoni per l'utilizzazione di beni del demanio, nel secondo periodo, dopo le parole: "di irrigazione agricola," sono inserite le seguenti: "di attraversamenti demaniali con palorci o teleferiche non motorizzate o altri impianti a fune per uso agricolo".
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 24 novembre 2000, n. 340 ha disposto (con l', commi 1 e 3) che sono abrogate le norme del presente articolo, comma 2, limitatamente alla parte disciplinante le procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori e piccoli impianti montani ad esclusivo uso dell'economia montana.Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-05-08;146#art-21