Art. 2
LEGGE 30 aprile 1998, n. 122
In vigore dal 8 set 2005
(Promozione della distribuzione e
Della produzione di opere europee).
1.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177
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2.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177
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3.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177
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COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177
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5.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177
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6.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177
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7. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e l'articolo 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153.
8. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, fatte salve le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all', comma 6, lettera b), numero 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sono disciplinate le modalità di sfruttamento dei film italiani e stranieri da parte delle emittenti televisive, anche in considerazione dell'intervento pubblico ai sensi delle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819.
9.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177
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10.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177
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COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177
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12. Le emittenti radiotelevisive private che hanno presentato
ricorso in sede di giurisdizione amministrativa avverso i provvedimenti di diniego della domanda di concessione inoltrata ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, definito con sentenza di rigetto in primo grado, possono esercitare l'attività radiotelevisiva privata fino al passaggio in giudicato della sentenza stessa e, comunque, non oltre i termini di cui all', comma 1, della presente legge, a condizione che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249, le emittenti stesse fossero legittimamente operanti in base ad un provvedimento giurisdizionale.
13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale. (1)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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