Titolo I
Art. 9
9 / 57Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento CEE) n. 793/93 del Consiglio.
In vigore dal 22 mag 1998
(Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che prevedono il rinnovo degli obblighi di comunicazione di dati e informazioni per i quali sono scaduti i termini previsti dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e che disciplinano le sanzioni per i relativi inadempimenti, nonché per le ulteriori ipotesi di violazione del predetto regolamento comunitario.
2. La delega è esercitata ai sensi del comma 2 dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-04-24;128#art-9