Art. 52 · Disposizioni sul miele.
Titolo II

Art. 52

52 / 57

Disposizioni sul miele.

In vigore dal 22 mag 1998
1. Il secondo comma dell' della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito dall', comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è sostituito dal seguente: "Il miele di produzione extracomunitaria miscelato con miele di produzione comunitaria deve essere commercializzato con la denominazione: "Miscela con miele extracomunitario"". 2. Il quinto comma dell' della legge 12 ottobre 1982, n. 753, introdotto dall', comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e sostituito dall', comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente: "Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria devono essere indicati sull'etichetta principale, in maniera ben visibile, il Paese o i Paesi di produzione". 3. La lettera c) del comma 2 dell' della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito da ultimo dall', comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è abrogata. 4. Nell' della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito dall' della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono soppresse le parole: "del miele vergine integrale". 5. I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le etichettature già predisposte per la commercializzazione del miele proveniente dalle raccolte 1996, 1997 e 1998 contenenti denominazioni ed indicazioni previste da disposizioni abrogate dal presente articolo non oltre il periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-04-24;128#art-52