Titolo II
Art. 32
32 / 57Ascensori
In vigore dal 22 mag 1998
1. Il regolamento da emanare a norma dell' della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, per adeguare l'ordinamento italiano alla direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, si attiene alle disposizioni contenute nella medesima direttiva e, in particolare, ai seguenti principi generali:
a) disporre che gli ascensori, con i relativi componenti di sicurezza, siano messi in commercio e in servizio solo se rispondono ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalla direttiva 95/16/CE.
Eventuali prescrizioni aggiuntive non potranno comunque obbligare ad introdurre modifiche agli ascensori rispetto a quanto previsto dalla direttiva 95/16/CE;
b) considerare conformi a tutte le prescrizioni di cui alla lettera a) gli ascensori e i relativi componenti muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità;
c) prevedere la pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, nonché delle norme e specifiche tecniche nazionali rivolte alla corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute;
d) prevedere che siano adottate le misure dell'immediato ritiro dal mercato e del divieto di commercializzazione e messa in esercizio di ascensori e relativi componenti di sicurezza che, nonostante la marcatura CE e l'utilizzazione in conformità alla sua destinazione, mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e la sicurezza dei beni, dandone immediata comunicazione alla Commissione delle Comunità europee;
e) prevedere specificamente gli obblighi che gravano sul fabbricante, sul suo mandatario con sede nella Unione europea, sull'installatore, sulla persona responsabile del progetto dell'ascensore, sulla persona che commercializza quest'ultimo o il componente di sicurezza, nonché su chi costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza per uso personale;
f) prevedere presupposti e modalità di designazione dei componenti degli organismi incaricati di effettuare le procedure di controllo, con la specificazione dei compiti e degli esami di competenza;
g) determinare le modalità di apposizione della marcatura CE e le misure per correggere o per ritirare dal mercato l'ascensore e il componente di sicurezza ai quali sia stata indebitamente apposta la marcatura CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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