Titolo II
Art. 30
30 / 57Trasporto di merci pericolose per ferrovia: criteri di delega.
In vigore dal 22 mag 1998
(Trasporto di merci pericolose per
ferrovia: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive 96/49/CE del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e 96/87/CE della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere le misure idonee a consentire adeguati standard di sicurezza per il trasporto delle merci pericolose;
b) applicare al trasporto nazionale per ferrovia delle merci pericolose le norme contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) di cui all'allegato I, appendice B, della convenzione di Berna, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n. 976, nonché le norme del regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP) di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito dalla legge 13 maggio 1940, n. 674, concernenti materie non disciplinate dal RID;
c) abrogare il vigente regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP);
d) regolamentare con disposizioni speciali le convenzioni con le Forze armate per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose di loro competenza.
2. Ulteriori modifiche di adeguamento al progresso tecnico della disciplina in tema di trasporto per ferrovia di merci pericolose saranno recepite nell'ordinamento nazionale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-24;128#art-30