Art. 29 · Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi: norme di adempimento diretto e criteri di delega.
Titolo II

Art. 29

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Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi: norme di adempimento diretto e criteri di delega.

In vigore dal 22 mag 1998
(Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi: norme di adempimento diretto e criteri di delega). 1. In conformità a quanto stabilito dalla direttiva 94/57/CE del Consiglio, l'attività di certificazione delle navi battenti bandiera italiana che rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino, non riservata allo Stato, è svolta, per conto di quest'ultimo, dagli organismi riconosciuti da uno Stato membro dell'Unione europea, secondo quanto previsto dagli allegati alla citata direttiva, e come tali inseriti nell'elenco redatto dalla Commissione delle Comunità europee, ed aventi sede nell'Unione europea o in un paese terzo, in quest'ultimo caso a condizione di reciprocità, sulla base dell'autorizzazione, di cui al comma 3, rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione. 2. L'Amministrazione competente, qualora si riservi il rilascio ed il rinnovo dei certificati previsti dalle convenzioni internazionali in materia di sicurezza in mare e prevenzione dell'inquinamento marino, può affidare, tutti o in parte, i relativi controlli e ispezioni a un organismo riconosciuto, scelto a tale scopo. 3. L'autorizzazione a svolgere l'attività di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento della competenza professionale e dell'affidabilità dell'organismo riconosciuto, salvo l'eventuale limite numerico fissato ai sensi del comma 5, lettera c). Essa è preceduta da un accordo scritto che definisce i compiti e le funzioni specifiche assunte dall'organismo stesso, secondo quanto previsto all' della citata direttiva, e prevede in particolare il recepimento delle disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 dell'International Maritime Organization (IMO), le disposizioni per il controllo periodico dell'attività dell'organismo autorizzato, ispezioni a campione e particolareggiate delle navi, la comunicazione delle informazioni essenziali sulla flotta classificata, nonché sulle modifiche di classificazione e sui declassamenti, la rappresentanza locale nello Stato italiano, se si tratta di organismo riconosciuto da altro Stato, e le modalità della stessa. 4. Salva l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento e delle norme specifiche in materia, compatibili con le disposizioni del presente articolo, l'autorizzazione di cui al comma 3 è revocata quando, sulla base delle verifiche compiute dall'amministrazione anche di un altro Stato membro, è accertato che l'organismo riconosciuto non soddisfa più i requisiti fissati dall'allegato alla direttiva 94/57/CE o non svolge le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente. Può, inoltre, essere sospeso, anche quando soddisfa i predetti requisiti, per motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In quest'ultimo caso della sospensione è data immediata notizia alla Commissione delle Comunità europee. 5. Le ulteriori disposizioni per l'attuazione della direttiva 94/57/CE del Consiglio si informano, tenuto conto degli obblighi internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione antinquinamento, ai seguenti principi e criteri direttivi: a) emanare eventuali norme di complemento alle previsioni di cui ai commi precedenti, ivi comprese norme di organizzazione dell'Amministrazione per l'assolvimento dei compiti di cui alla citata direttiva; b) rivedere, nel rispetto della normativa comunitaria, la configurazione giuridica e le competenze del Registro italiano navale (RINA), quale ente privato, con la conseguente modificazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340; c) determinare i criteri obiettivi e trasparenti per l'eventuale limitazione del numero degli organismi che possono essere autorizzati a svolgere l'attività di cui al comma 1; d) prevedere l'eventuale affidamento delle attività di ispezione, controllo e certificazione di sicurezza radiofonica per navi da carico per conto dell'Amministrazione ad enti privati, riconosciuti dallo Stato, previo accertamento di sufficiente esperienza e di personale qualificato per effettuare accertamenti specifici di sicurezza in materia di radiocomunicazioni; e) prevedere l'obbligo per gli organismi riconosciuti dallo Stato italiano di reciproca e periodica consultazione con gli analoghi organismi riconosciuti dagli altri Stati membri, per assicurare l'equivalenza delle rispettive norme tecniche e della loro applicazione, nonché l'obbligo di informare compiutamente il Ministero dei trasporti e della navigazione sull'attività svolta e, in particolare, sul cambiamento di classificazione e sul declassamento delle navi.
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