Titolo II
Art. 28
28 / 57Etichettatura dei prodotti cosmetici.
In vigore dal 22 mag 1998
All', comma 2, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come sostituito dall' del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, di attuazione della direttiva 93/35/CEE e della direttiva 95/17/CE, dopo la parola: "aroma" sono inserite le seguenti: "specificando se le loro essenze siano di origine naturale o di origine artificiale".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-24;128#art-28