Art. 27 · Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, di attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE, relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e ai materiali di base per la loro preparazione.
Titolo II

Art. 27

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Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, di attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE, relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e ai materiali di base per la loro preparazione.

In vigore dal 22 mag 1998
1. Al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) piombo, mercurio, arsenico e cadmio, in quantità superiori ai valori riportati nell'allegato II"; b) all'allegato II, relativo ai tenori tollerabili di taluni metalli pesanti negli aromi, è aggiunta la voce "Cadmio", con il seguente valore: "non più di 1 mg/Kg".
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