Protocollo›Titolo XI
Art. 5
107 / 116Consegna/Notifica
In vigore dal 16 mag 1998
Consegna/Notifica
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, in base alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per
- consegnare tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni
che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso si applica l', paragrafo 3 per quanto riguarda la domanda stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-23;149#art-p-5