Accordo›Titolo XI
Art. 91
91 / 116In vigore dal 16 mag 1998
Il trattamento riservato alla Repubblica di Uzbekistan in base al presente accordo non può comunque essere più favorevole di quello che gli Stati membri si concedono reciprocamente.
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-23;149#art-a-91