Accordo›Titolo XI
Art. 88
88 / 116In vigore dal 16 mag 1998
1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
- le misure applicate dalla Repubblica di Uzbekistan nei confronti della Comunità non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o imprese;
- le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Repubblica di Uzbekistan non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini uzbeki o tra società o imprese uzbeke.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-23;149#art-a-88