Accordo›Titolo XI
Art. 86
86 / 116In vigore dal 16 mag 1998
1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna della Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giudiziari e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
2. Nell'ambito dei rispettivi poteri, le Parti:
- incoraggiano il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle controversie che possono derivare da operazioni commerciali o di cooperazione tra operatori economici della Comunità e della Repubblica di Uzbekistan;
- convengono che, se una vertenza è sottoposta ad arbitrato, ciascuna delle Parti possa scegliere liberamente il proprio arbitro, indipendentemente dalla nazionalità, salvo altrimenti disposto dal regolamento del collegio arbitrale scelto dalle Parti, e che il terzo arbitro o l'arbitro unico possa essere cittadino di un paese terzo;
- raccomanderanno ai loro operatori economici di scegliere di comune accordo la legge applicabile ai loro contratti;
- incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e il ricorso all'arbitrato da parte di ogni organismo di uno Stato firmatario della convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere adottata a New York il 10 giugno 1958.
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