Accordo›Titolo VI
Art. 61
61 / 116Turismo
In vigore dal 16 mag 1998
Turismo
Le Parti intensificano e sviluppano la cooperazione tra loro, che comprende azioni intese a:
- agevolare il turismo;
- aumentare gli scambi di informazioni;
- trasferire il know-how;
- valutare le possibilità di avviare operazioni congiunte;
- favorire la cooperazione tra gli enti del turismo ufficiale, compresa la preparazione di materiale promozionale;
- impartire la formazione necessaria per sviluppare il turismo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-23;149#art-a-61