Art. 6
AccordoTitolo II

Art. 6

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In vigore dal 16 mag 1998
Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti: - organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari tra rappresentanti della Comunità e degli Stati membri, da una parte, e della Repubblica di Uzbekistan, dall'altra; - avvalendosi pienamente di canali diplomatici fra le Parti, compresi gli opportuni contatti sia bilaterali che multilaterali, quali le Nazioni Unite, le sessioni dell'OSCE, ecc.; - utilizzando qualsiasi altro mezzo, compresa la possibilità di riunioni tra esperti, che possa contribuire a consolidare e a sviluppare tale dialogo.
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