Art. 44 · Cooperazione nel settore degli scambi di beni e di servizi
AccordoTitolo VI

Art. 44

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Cooperazione nel settore degli scambi di beni e di servizi

In vigore dal 16 mag 1998
Cooperazione nel settore degli scambi di beni e di servizi Le Parti collaboreranno affinché il commercio internazionale della Repubblica di Uzbekistan avvenga in base alle norme dell'OMC. La cooperazione riguarderà aspetti specifici direttamente connessi all'agevolazione degli scambi, in particolare al fine di aiutare la Repubblica di Uzbekistan ad armonizzare la sua legislazione e le sue normative con quelle dell'OMC, in modo da soddisfare al più presto le condizioni per l'adesione a tale organizzazione. Ciò include: - l'elaborazione della politica riguardante gli scambi e le questioni commerciali, compresi i pagamenti e i meccanismi di compensazione; - l'elaborazione della legislazione pertinente.
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urn:nir:stato:legge:1998-04-23;149#art-a-44