Accordo
Art. 39
19 / 116In vigore dal 16 mag 1998
Fatto salvo il dispositivo dell', nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV può essere intesa nel senso che dia diritto:
- ai cittadini degli Stati membri o della Repubblica di Uzbekistan di entrare o di soggiornare sul territorio rispettivamente della Repubblica di Uzbekistan o della Comunità in qualsiasi veste, in particolare come azionisti o soci di una società, come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi;
- alle controllate o sedi secondarie comunitarie di società uzbeke di impiegare cittadini uzbeki sul territorio della Comunità;
- alle controllate o sedi secondarie uzbeke di società comunitarie di impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio della Repubblica Uzbekistan;
- alle società uzbeke o alle controllate o sedi secondarie comunitarie di società uzbeke di distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini uzbeki che lavoreranno sotto il controllo di altre persone;
- alle società comunitarie o alle sedi secondarie o controllate uzbeke di società comunitarie di distaccare, in base a contratti temporanei, lavoratori degli Stati membri.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1998-04-23;149#art-a-39