Accordo
Art. 25
5 / 116In vigore dal 16 mag 1998
1. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, alle Parti non è impedita l'adozione di misure cautelative per tutelare gli investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Qualora tali misure non siano conformi alle disposizioni del presente accordo esse non vengono utilizzate dalle Parti per eludere gli obblighi ivi previsti.
2. Nessuna disposizione dell'accordo può essere interpretata nel senso di richiedere a una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità dei singoli clienti nè informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.
3. Ai fini del presente accordo, per "servizi finanziari" si intendono le attività descritte nell'allegato IV.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-23;149#art-a-25