Accordo
Art. 22
2 / 116In vigore dal 16 mag 1998
1. Secondo le rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati membri concedono alle società uzbeke, definite all', lettera d), stabilite sul loro territorio, un trattamento non meno favorevole di quello concesso a qualsiasi paese terzo.
2. Fatte salve le riserve elencate all'allegato II, la Comunità e gli Stati membri concedono alle consociate delle società uzbeke stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle società comunitarie.
3. La Comunità e gli Stati membri concedono alle filiali delle società uzbeke stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle filiali di società dei paesi terzi.
4. Fatte salve le riserve elencate nell'allegato III, la Repubblica di Uzbekistan concede alle società comunitarie, definite all', lettera d), che si stabiliscono sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue società o, se migliore, alle società dei paesi terzi.
5. La Repubblica di Uzbekistan concede alle consociate e alle filiali di società comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle sue società e filiali oppure, se migliore, alle società o filiali di paesi terzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-23;149#art-a-22