Art. 17
AccordoTitolo III

Art. 17

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In vigore dal 16 mag 1998
1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo, fatta eccezione per l'. 2. È creato un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche composto da rappresentanti della Comunità da un lato e della Repubblica di Uzbekistan dall'altro. Il gruppo di contatto procede a regolari scambi di informazioni su tutte le questioni siderurgiche che interessano le Parti.
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urn:nir:stato:legge:1998-04-23;149#art-a-17