Art. 100
AccordoTitolo XI

Art. 100

100 / 116
In vigore dal 16 mag 1998
L'originale del presente accordo, redatto nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e uzbeka, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato presso il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-04-23;149#art-a-100