Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, con cinque allegati, un protocollo e atto finale, fatto a Firenze il 21 giugno 1996.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, con cinque allegati, un protocollo e atto finale, fatto a Firenze il 21 giugno 1996. 120 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE CHE DEFINISCE UN PARTENARIATO TRA LE COMUNITÀ EUROP Art. 22 ARTICOLO 22 1. Secondo le rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati mem Art. 23 ARTICOLO 23 1. Le disposizioni dell'articolo 22 non si applicano al trasporto aereo, fluvi Art. 24 ARTICOLO 24 Ai fini del presente accordo: a) per "società comunitaria" o "società uzbeka" Art. 25 ARTICOLO 25 1. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, alle Parti non è im Art. 26 ARTICOLO 26 Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione, ad opera Art. 27 ARTICOLO 27 1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I del presente titolo, una società Art. 28 ARTICOLO 28 1. Le Parti si adoperano per evitare di adottare misure o avviare azioni tali Art. 29 ARTICOLO 29 1. In base alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnano ad a Art. 30 ARTICOLO 30 Le Parti collaborano al fine di sviluppare nella Repubblica di Uzbekistan un s Art. 31 ARTICOLO 31 1. Le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso Art. 32 ARTICOLO 32 Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in fun Art. 33 ARTICOLO 33 1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limit Art. 34 ARTICOLO 34 Ai fini del presente titolo, nessun elemento del presente accordo vieta alle P Art. 35 ARTICOLO 35 Beneficiano delle disposizioni dei capitoli II, III e IV del presente titolo a Art. 36 ARTICOLO 36 A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore dei corr Art. 37 ARTICOLO 37 Ai fini dei capitoli II, III e IV non si tiene conto del trattamento concesso Art. 38 ARTICOLO 38 1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente tit Art. 39 ARTICOLO 39 Fatto salvo il dispositivo dell'articolo 27, nessuna disposizione dei capitoli Art. 41 ARTICOLO 41 1. A norma delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato V, la Repu titolo I PRINCIPI GENERALI
Art. 2 ARTICOLO 2 Il rispetto della democrazia, i principi del diritto internazionale e i diritti Art. 3 ARTICOLO 3 Le Parti ritengono fondamentale, per la loro futura prosperità e stabilità, che titolo II DIALOGO POLITICO
Art. 4 ARTICOLO 4 Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che intendono sviluppare e inten Art. 5 ARTICOLO 5 A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del consigl Art. 6 ARTICOLO 6 Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, Art. 7 ARTICOLO 7 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del comitat titolo III SCAMBI DI MERCI
Art. 8 ARTICOLO 8 1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favori Art. 9 ARTICOLO 9 1. Le Parti convengono che il principio del libero transito è fondamentale per Art. 10 ARTICOLO 10 Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazional Art. 11 ARTICOLO 11 1. Le merci originarie della Repubblica di Uzbekistan sono importate nella Com Art. 12 ARTICOLO 12 Le merci sono commercializzate tra le Parti ai prezzi di mercato. Art. 13 ARTICOLO 13 1. Se un prodotto è importato nel territorio di una delle Parti in quantità ta Art. 14 ARTICOLO 14 Le Parti si impegnano a prendere in considerazione possibili sviluppi delle di Art. 15 ARTICOLO 15 Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni sulle imp Art. 16 ARTICOLO 16 Il presente titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientran Art. 17 ARTICOLO 17 1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità Art. 18 ARTICOLO 18 Agli scambi di materiali nucleari si applicano le disposizioni di un accordo s titolo IV DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITA' COMMERCIALI
Art. 19 ARTICOLO 19 1. Secondo le leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato memb Art. 20 ARTICOLO 20 Il consiglio di cooperazione esamina in che modo sia possibile migliorare le c Art. 21 ARTICOLO 21 Il consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione degli titolo V PAGAMENTI CORRENTI E CAPITALE
Art. 40 ARTICOLO 40 1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibi Art. 42 ARTICOLO 42 1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e fut titolo VI COOPERAZIONE ECONOMICA
Art. 43 ARTICOLO 43 1. La Comunità e la Repubblica di Uzbekistan istituiscono una cooperazione eco Art. 44 Cooperazione nel settore degli scambi di beni e di servizi Art. 45 Cooperazione industriale Art. 46 Promozione e tutela degli investimenti Art. 47 Commesse pubbliche Art. 48 Cooperazione in materia di standards e di valutazione della conformità Art. 49 Prodotti minerari e materie prime Art. 50 Cooperazione scientifica e tecnologica Art. 51 Istruzione e formazione Art. 52 Agricoltura e settore agroindustriale Art. 53 Energia Art. 54 Ambiente Art. 55 Trasporti Art. 56 Servizi postali e telecomunicazioni Art. 57 Servizi finanziari e istituzioni fiscali Art. 58 Ristrutturazione e privatizzazione delle imprese Art. 59 Sviluppo regionale Art. 60 Cooperazione sociale Art. 61 Turismo Art. 62 Piccole e medie imprese Art. 63 Informazione e comunicazione Art. 64 Tutela dei consumatori Art. 65 Dogane Art. 66 Cooperazione statistica Art. 67 Economia titolo VII COOPERAZIONE PER LE QUESTIONI RELATIVE
Art. 68 ARTICOLO 68 Le Parti collaborano in merito a tutte le questioni connesse all'insediamento titolo VIII COOPERAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLE ATTIVITA' ILLEGALI
Art. 69 ARTICOLO 69 Le Parti collaborano al fine di prevenire attività illegali quali: - attività Art. 70 Riciclaggio del denaro Art. 71 Droga Art. 72 Immigrazione illegale titolo IX COOPERAZIONE CULTURALE
Art. 73 ARTICOLO 73 Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione c titolo X COOPERAZIONE FINANZIARIA NEL SETTORE
Art. 74 ARTICOLO 74 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e a norma degli articoli 75, Art. 75 ARTICOLO 75 Detta assistenza finanziaria si svolge nell'ambito del Tacis, come previsto da Art. 76 ARTICOLO 76 Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabili Art. 77 ARTICOLO 77 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adop titolo XI DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Art. 78 ARTICOLO 78 È istituito un consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazion Art. 79 ARTICOLO 79 1. Il consiglio di cooperazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione Art. 80 ARTICOLO 80 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di cooperazione è assistito Art. 81 ARTICOLO 81 Il consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti i comitati o organi Art. 82 ARTICOLO 82 Nell'esaminare le questioni sollevate nel quadro del presente accordo in relaz Art. 83 ARTICOLO 83 È istituito un comitato parlamentare di cooperazione, che riunisce e consente Art. 84 ARTICOLO 84 1. Il comitato parlamentare di cooperazione è composto da membri del Parlament Art. 85 ARTICOLO 85 Il comitato parlamentare di cooperazione può chiedere tutte le informazioni ut Art. 86 ARTICOLO 86 1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna della Parti si impegna a garanti Art. 87 ARTICOLO 87 Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una delle Parti di prend Art. 88 ARTICOLO 88 1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi dispos Art. 89 ARTICOLO 89 1. Ciascuna Parte può adire il consiglio di cooperazione per qualsiasi controv Art. 90 ARTICOLO 90 Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali approp Art. 91 ARTICOLO 91 Il trattamento riservato alla Repubblica di Uzbekistan in base al presente acc Art. 92 ARTICOLO 92 Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Repubblica di Uzbeki Art. 93 ARTICOLO 93 Fintantochè le questioni contemplate dal presente accordo rientrano nel tratta Art. 94 ARTICOLO 94 Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di dieci anni, dopo di Art. 95 ARTICOLO 95 1. Le Parti prendono tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'ad Art. 96 ARTICOLO 96 Gli allegati I, II, III, IV e V e il protocollo costituiscono parte integrante Art. 97 ARTICOLO 97 Fino a che gli individui e gli operatori economici non godranno di diritti equ Art. 98 ARTICOLO 98 Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano i tr Art. 99 ARTICOLO 99 Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del pre Art. 100 ARTICOLO 100 L'originale del presente accordo, redatto nelle lingue danese, finlandese, fr Art. 101 ARTICOLO 101 Il presente accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Art. 102 ARTICOLO 102 Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata Protocollo
titolo XI DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Art. 1 Definizioni Art. 2 Campo di applicazione Art. 3 Assistenza su richiesta Art. 4 Assistenza spontanea Art. 5 Consegna/Notifica Art. 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza Art. 7 Accoglimento delle domande Art. 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni Art. 9 Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza Art. 10 Scambi di informazioni e riservatezza Art. 11 Esperti e testimoni Art. 12 Spese di assistenza Art. 13 Applicazione Art. 14 Complementarità Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360