Accordo
Art. 9
9 / 48Sessioni del Consiglio
In vigore dal 30 apr 1998
Sessioni del Consiglio
1. In linea di massima il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno.
2. Il consiglio si riunisce in sessione straordinaria qualora così decida modo oppure se è richiesto in tal senso:
a) dal Direttore esecutivo di comune accordo con il Presidente del Consiglio;
b) da una maggioranza di membri produttori o da una maggioranza di membri consumatori;
c) da membri che detengono almeno 500 voti.
3. Le sessioni del Consiglio si svolgono presso la sede dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio non decida diversamente con un voto speciale. Se, su invito di un membro, il Consiglio si riunisce altrove che presso la sede dell'Organizzazione, questo membro si prende a carico le spese supplementari che ne derivano per il Consiglio.
4. Il Direttore esecutivo annuncia le sessioni ai membri e comunica loro il relativo ordine del giorno con un preavviso di almeno sei settimane, salvo in casi di emergenza per i quali il preavviso sarà almeno di sette giorni.
Storico versioni
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