Accordo
Art. 8
8 / 48Presidente e Vice-presidente del Consiglio
In vigore dal 30 apr 1998
Presidente e Vice-presidente del Consiglio
1. Il Consiglio, elegge, per ogni anno civile, un Presidente ed un Vice-presidente che non sono retribuiti dall'Organizzazione.
2. Il Presidente ed il Vice-Presidente sono eletti, l'uno tra i rappresentanti dei membri produttori, l'altro tra quelli dei membri consumatori. La presidenza e la vice-presidenza sono assegnate a turno a ciascuna delle due categorie di membri per un anno, rimanendo inteso tuttavia che tale avvicendamento non impedisce la rielezione, in circostanze eccezionali, del Presidente o del Vice-Presidente, o dell'uno o dell'altro, qualora il consiglio così decida con voto speciale.
3. In caso di assenza temporanea del Presidente, il Vice-presidente è incaricato in sua vece della presidenza. In caso di assenza temporanea concomitante del Presidente e del Vice Presidente, oppure in caso di assenza permanente dell'uno o dell'altro o di entrambi, il Consiglio può eleggere nuovi titolari tra i rappresentanti dai membri consumatori, a titolo provvisorio o per la durata del mandato ancora da svolgere del predecessore, o dei predecessori, a seconda dei casi.
Storico versioni
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