Art. 7 · Poteri e funzioni del Consiglio
Accordo

Art. 7

7 / 48

Poteri e funzioni del Consiglio

In vigore dal 30 apr 1998
Poteri e funzioni del Consiglio 1. Il Consiglio esercita tutti i poteri e adempie, ovvero vigila, sull'adempimento di tutte le funzioni necessarie per l'applicazione del presente Accordo. 2. Il Consiglio adotta, con voto speciale, i regolamenti necessari per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo in particolare il suo regolamento interno, le regole di gestione finanziaria e lo statuto del personale dell'Organizzazione. Le regole di gestione finanziaria disciplinano in particolare le entrate e le uscite di fondi del conto amministrativo, del conto speciale e del Fondo per il partenariato di Bali. Il consiglio può prevedere nel suo regolamento interno una procedura che gli consenta, senza riunirsi, di pronunciarsi su determinate questioni. 3.Il Consiglio tiene gli archivi di cui necessita per adempiere alle funzioni che gli sono conferite dal presente Accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120#art-a-7