Accordo
Art. 5
5 / 48Partecipazione di organizzazioni intergovernative
In vigore dal 30 apr 1998
Partecipazione di organizzazioni intergovernative
1. Ogni riferimento fatto nel presente Accordo a dei "governi" sarà considerato valido anche per la Comunità europea e per ogni altra organizzazione intergovernativa avente responsabilità per la negoziazione, la stipula e l'applicazione di accordi internazionali, in particolare accordi concernenti i prodotti di base. Di conseguenza ogni menzione nel presente Accordo di firma, ratifica, accettazione o approvazione, o di notifica di applicazione provvisoria o di adesione, sarà considerata, nel caso di tali organizzazioni intergovernative, valida anche per la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o per la notifica di applicazione provvisoria o per l'adesione di tali organizzazioni intergovernative.
2. In caso di voto su questioni di loro competenza, tali organizzazioni intergovernative dispongono di un numero di voti pari al numero totale dei voti da attribuire ai loro Stati membri, in conformità con l'. In questo caso, gli Stati membri di tali organizzazioni intergovernative non sono autorizzati ad esercitare i loro diritti di voto individuali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1998-04-16;120#art-a-5