Art. 33 · Esenzione dagli obblighi
Accordo

Art. 33

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Esenzione dagli obblighi

In vigore dal 30 apr 1998
Esenzione dagli obblighi 1. Qualora lo esigano circostanze eccezionali o di forza maggiore non esplicitamente considerate nel presente Accordo, il Consiglio può, con voto speciale, esentare un membro da un obbligo disposto dal presente accordo, se ritiene soddisfacenti le spiegazioni del membro stesso sulle ragioni che gli impediscono di adempiere a detto obbligo. 2. Il Consiglio, nel concedere un'esenzione ad un membro ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, ne specifica le modalità, le condizioni, la durata ed i motivi.
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urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120#art-a-33