Art. 23 · Verifica e Pubblicazione dei conti
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Art. 23

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Verifica e Pubblicazione dei conti

In vigore dal 30 apr 1998
Verifica e Pubblicazione dei conti 1. Il Consiglio nomina dei revisori indipendenti incaricati di rivedere i conti dell'Organizzazione. 2. Dovranno essere a disposizione dei membri, il prima possibile dopo la fine di ogni esercizio finanziario ma non oltre sei mesi da questa data, i resoconti del conto amministrativo, del conto speciale e del Fondo per il partenariato di Bali, riveduti da revisori indipendenti, ed il Consiglio li esaminerà in vista della loro approvazione nella successiva sessione, a seconda di come convenga. Sarà poi pubblicato un estratto riepilogativo dei conti e del bilancio riveduti.
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urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120#art-a-23