Art. 14 · Cooperazione e coordinamento con altre organizzazioni
Accordo

Art. 14

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Cooperazione e coordinamento con altre organizzazioni

In vigore dal 30 apr 1998
Cooperazione e coordinamento con altre organizzazioni 1. Il Consiglio adotta ogni adeguata disposizione a fini di consultazione o di cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi organi, in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e la Commissione di sviluppo durevole (CSD), le organizzazioni intergovernative come l'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio (GATT) e la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate d'estinzione (CITES) e le organizzazioni non governative. 2. L'Organizzazione utilizza in tutta la misura del possibile, le agevolazioni, i servizi e le conoscenze specializzate di organizzazioni intergovernative, governative e non governative esistenti per evitare l'accavallamento degli sforzi realizzati per conseguire gli obiettivi del presente Accordo e rafforzare la complementarità e l'efficacia delle loro attività.
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urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120#art-a-14