Art. 11 · Procedura di voto al Consiglio
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Art. 11

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Procedura di voto al Consiglio

In vigore dal 30 apr 1998
Procedura di voto al Consiglio 1. Ciascun membro dispone, per il voto, del numero di voti che detiene al Consiglio e non ha facoltà di dividere i suoi voti. Tuttavia un membro non è tenuto a esprimere nello stesso modo dei suoi voti quelli che è autorizzato ad utilizzare ai sensi del par. 2 del presente articolo. 2. Mediante notifica scritta indirizzata al Presidente del Consiglio, ogni membro produttore può autorizzare, sotto la propria responsabilità, ogni altro membro produttore, ed ogni membro consumatore può autorizzare sotto la propria responsabilità, ogni altro membro consumatore a rappresentare i suoi interessi ed ad utilizzare i suoi voti in ogni seduta del Consiglio. 3. Un membro che si astiene, è considerato come non avente utilizzato i suoi voti.
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